Lo Stato riconosce per i malati oncologici una invalidità civile: 11% – prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale; 70% – prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale; 100% – prognosi infausta o probabilmente sfavorevole.
La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità si deve presentare all’Ufficio Invalidi Civili della AUSL. In caso di incapacità allo svolgimento delle attività quotidiane come l’alimentazione, la deambulazione etc, è possibile richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Il malato oncologico può usufruire di permessi lavorativi per curarsi, facoltà concessa anche ai familiari che assistono il malato oncologico per il lavoratore con disabilità: 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili; per il familiare: 3 giorni mensili. Se è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, il paziente ha diritto a 30 giorni all’anno di congedo retribuito per cure mediche correlate con lo stato di invalidità.
Tali permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per ottenere il permesso è sufficiente la semplice richiesta al datore di lavoro. Il malato oncologico può richiedere inoltre la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni nel momento in cui si sentiranno in condizione di lavorare di nuovo per l’intera giornata. Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta. La domanda per il rilascio del contrassegno deve essere presentata al Comune di residenza.